Scadenze da rispettare per la tenuta informatica dei registri contabili

Edok informa le aziende che il 31 dicembre 2009 scade il termine per inviare all’Agenzia dell Entrate la comunicazione riguardante la tenuta informatica del libro giornale e libro inventari, con relativo assolvimento virtuale dell’acconto dell’imposta di bollo per l’esercizio 2010 (sono soggetti all’imposta di bollo tutti i libri di cui all’art. 2214 c.c., in pratica libro giornale e libro inventari).

AZIENDE CHE NEL 2010 PER LA PRIMA VOLTA OPTERANNO PER LA TENUTA INFORMATICA DEI REGISTRI
Le aziende che intendono iniziare la tenuta informatica dei libri a far data dal 1 gennaio 2010 dovranno redigere una comunicazione preventiva – con cui il contribuente indica all’Agenzia delle Entrate la stima del numero di registrazioni nell’anno – che dovrà essere inviata all’ufficio competente, tramite raccomandata A/R o posta Posta Elettronica Certificata, prima di iniziare a conservare in modalità sostitutiva i libri contabili. L’imposta dovrà essere pagata prima di effettuare la comunicazione, dal momento che nel documento dovranno essere indicati l’importo e gli estremi dell’avvenuto pagamento.
Precisiamo che per registrazione si intende il complesso di righe di dettaglio riferito all’accadimento contabile che ha dato luogo all’operazione. Per esempio, se l’acquisto di un bene dà luogo all’inserimento sul libro di decine di righe di dettaglio, l’insieme di esse costituisce una sola registrazione. Una registrazione di acquisto merci, se comporta più righe di dettaglio, rappresenterà una sola registrazione.

La comunicazione deve contenere:

– il numero di registrazioni che si presume saranno emessi nel corso dell’anno;

– l’imposta dovuta (per le società di capitali è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse, quindi non con riferimento alle pagine come il cartaceo, nella misura di € 14,62);

– gli estremi dell’avvenuto pagamento;

– L’attestazione del relativo pagamento dell’imposta dovuta, effettuato con il modello F23 e codice tributo 458T.

AZIENDE CHE GIA’ OPTANO PER LA TENUTA INFORMATICA DEI REGISTRI
Per le aziende che già hanno optato per tale modalità e hanno già assolto a tale comunicazione negli anni precedenti sarà necessario effettuare una comunicazione consuntiva – entro il mese di gennaio 2010 – dove sia indicato l’effettivo numero di registrazioni e come nella comunicazione preventiva, anche degli atti e dei documenti effettuate nel corso dell’anno e il calcolo dell’imposta dovuta stabilendo la differenza da versare o da chiedere a rimborso. Il versamento, tramite modello F23 codice tributo 458T, della differenza (se dovuta) avviene contestualmente all’acconto per l’anno in corso. L’eventuale credito corrisposto per l’anno precedente può essere compensato con l’acconto dovuto. Le comunicazioni devono essere spedite mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta Posta Elettronica Certificata all’ufficio dell’ ;Ag enzia delle Entrate competente.

La nostra società rimane a completa disposizione per qualsiasi ulteriore dettaglio o chiarimento. Potete contattare i ns. consulenti ai seguenti recapiti:

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