Decreto MASE del 4 aprile 2023, n. 59
RENTRI – Di cosa si tratta?
Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto.
Le aziende interessate dovranno rispettare le tempistiche di iscrizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI e delle altre scadenze relative all’adozione dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto.
Nel panorama nazionale la tracciabilità dei rifiuti è oggi assicurata tramite i seguenti documenti:
- Registro cronologico di carico e scarico
- Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)
- Modello unico di dichiarazione (MUD)
ISCRIZIONE AL RENTRI
![Scadenza scadenza iscrizione rentri](https://www.edok.it/wp-content/uploads/Scadenza.jpg)
È necessaria l’autenticazione con identità digitale per accedere all’area riservata e iscriversi.
Ogni unità locale dell’operatore può iscriversi autonomamente.
Gli strumenti (intestati al rappresentante dell’operatore) per accedere all’area riservata sono SPID, CNS, CIE
Il rappresentante dell’operatore può abilitare altre persone fisiche che, in qualità di incaricati, potranno accedere al RENTRI per completare l’iscrizione, utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.
COSA DEVE INSERIRE L’UTENTE
- Le unità locali dove l’operatore svolge l’attività e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico.
- Le attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio, centro di raccolta).
TRASMISSIONE
La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.
![18300-[Convertito] rifiuti](https://www.edok.it/wp-content/uploads/18300-Convertito.jpg)
Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)
è un documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti, contenente tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario. Il FIR sostituisce tutti i documenti previsti per il “trasporto dei rifiuti”, tranne la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose prevista della normativa ADR.
Il FIR potrà essere emesso su base volontaria prima del 13 febbraio 2026
Requisiti per gli operatori coinvolti nella movimentazione del rifiuto
- siano iscritti al RENTRI
- siano concordi con tale modalità di gestione “digitale” del FIR
- si avvalgano di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI / utilizzino i servizi di supporto che il RENTRI metterà a disposizione degli operatori
Il FIR digitale viene aggiornato da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione, tramite i propri sistemi gestionali, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto.
Il FIR digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell’avvio del trasporto e dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto.
La conservazione digitale del FIR è obbligatoria