Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il 2° trimestre 2024
Modalità, scadenze e funzionamento per il versamento dell’imposta di bollo
Ricordiamo che il 30 settembre 2024 è la data limite per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre.
Grazie alle semplificazioni introdotte dal Decreto Semplificazioni n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022, i contribuenti possono beneficiare di una procedura più agevole per il pagamento dell’imposta. In particolare, è stato innalzato da 250,00 euro a 5.000,00 euro il limite entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativo anziché frazionato.
Ecco come funziona
- Se l’imposta di bollo dovuta per il 1° trimestre 2024 non supera i 5.000 euro, è possibile versarla insieme all’imposta per il 2° trimestre e, quindi, entro il 30 settembre 2024.
- Se l’importo totale dovuto per i primi due trimestri è inferiore ai 5.000 euro, è possibile effettuare il versamento insieme all’imposta dovuta al 3° trimestre entro il 30 novembre 2024.
Le scadenze
- 1° Trimestre > 31 maggio se l’imposta di bollo dovuta supera i 5.000 euro
30 settembre(*) se l’imposta di bolla dovuta è inferiore o uguale a 5.000 euro - 2° Trimestre > 30 settembre se l’imposta di bollo dovuta supera i 5.000 euro
- 1° e 2° trimestre > 30 novembre se l’imposta di bolla dovuta è inferiore o uguale a 5.000 euro
- 3° trimestre > 30 novembre
- 4° trimestre > 28 febbraio
(*) tale termine va rispettato se l’imposta di bollo dovuta per il I e II trimestre è complessivamente superiore a € 5.000
Modalità di versamento
- Dal portale dell’Agenzia delle Entrate con addebito diretto in c/c
- Utilizzando il modello F24 per il quale andranno utilizzati i seguenti codici tributo:
- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1° trimestre
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2° trimestre
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3° trimestre
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4° trimestre
Per qualsiasi informazione aggiuntiva vi invitiamo a scaricare qui la guida rilasciata dall’Agenzia delle Entrate