La data certa è garantita dal processo di accreditamento Agid!
La sentenza n. 12939/17 della Corte di Cassazione affronta l’argomento della data certa digitale, definita come validazione temporale, associata ad un documento informatico. Il caso riprende un contesto fallimentare in cui il Tribunale di Rovigo ha deciso di respingere l’opposizione della parte creditrice allo stato passivo di fallimento poiché non veniva dimostrata l’anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento.
Più precisamente il tribunale aveva ritenuto che la scrittura privata redatta digitalmente mancasse il requisito della “data certa”: l’opponente non aveva dimostrato il rispetto da parte della società certificatrice, delle regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firma digitali, validazioni temporali del documento informatico e formazione e conservazione digitale. Nella fattispecie la scrittura privata era stata generata in digitale e successivamente validata temporalmente con apposita marca temporale emessa da un certificatore accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale.
L’opponente proponeva il ricorso alla Corte di Cassazione poiché la data certa della scrittura privata, in cui si evidenziava l’anteriorità del credito alla dichiarazione di fallimento, veniva garantita dalla società certificatrice accreditata ed iscritta nel Pubblico Registro dei Certificatori.
La Cassazione, con la sentenza nr. 12939/17, conferma il ricorso affermando che l’accreditamento e la conseguente iscrizione della società certificatrice nell’apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA comporta necessariamente una presunzione di conformità della sua attività a dette regole che, chi richiede l’accreditamento, deve impegnarsi a rispettare.
Ne si evince quindi il seguente principio di diritto: “è onere della parte interessata a contestare la certezza della “data certa” provare la violazione delle regole tecniche sulla validazione temporale apposta al documento informatico da un certificatore accreditato”.
Conseguentemente, è onere di chi intenda contestare il rispetto delle regole tecniche allegare e provare che il certificatore non le abbia rispettate.
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