Pubblicato il Decreto Attuativo sull’obbligo di Fatturazione Elettronica verso la PA
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2013 il DMEF 3 aprile 2013, n. 55, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244“.
Le fatture elettroniche, rappresentate in formato XML e contenenti le indicazioni dettagliatamente riportate nell’allegato A al DMEF, dovranno essere trasmesse alle Amministrazioni destinatarie attraverso il sistema di interscambio di cui al DM 7 marzo 2008, gestito dall’Agenzia delle entrate avvalendosi del supporto informatico di Sogei. Le regole tecniche di emissione, trasmissione e ricevimento sono definite nell’allegato B al DMEF.
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna. Le Amministrazioni dovranno identificare con appositi codici gli uffici abilitati alla ricezione delle fatture elettroniche, che dovranno riportare anche tali codici.
Per le PMI il Ministero dell’Economia renderà disponibili sul proprio portale i servizi e gli strumenti per la generazione delle fatture elettroniche. Gli operatori economici possono comunque avvalersi di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture elettroniche.
Il Regolamento entrerà in vigore il 6 giugno 2013 ed, entro 6 mesi da quella data, il sistema di interscambio sarà reso disponibile alle amministrazioni che volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche. L’obbligo della fatturazione elettronica decorre comunque, entro 12 mesi, nei confronti dei Ministeri, delle agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Negli altri casi, l’obbligo decorre dal termine di 24 mesi dalla predetta data.
Dalle decorrenze indicate sopra, le amministrazioni non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica tramite il sistema di interscambio e, decorsi tre mesi da tali date, non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.