Fattura elettronica differita: quale data mettere?
Risolto il tema della fattura elettronica differita
Con la risposta nr. 389 dell’agenzia delle Entrate si definisce il tema della data fattura da indicare in caso di fattura elettronica differita.
Si mette quindi fine ad una problematica che aveva creato non pochi problemi a tutti i contribuenti che, con i software a disposizione, non erano in grado di gestire.
La posizione dell’Agenzia, innova o meglio puntualizza quanto affermato dalla circolare 14/E/2019 e consente di contribuenti di gestire le fatture differite secondo la seguente procedura semplificata.
La procedura
Utilizziamo l’esempio considerato nella citata circolare 14/E/2019 e ripresa dalla risposta 389/E/2019.
Un operatore realizza una cessione di beni nel corso del mese di settembre, effettuando nei confronti dello stesso cliente tre separate consegne nei giorni 3, 10 e 28.
Il problema che si poneva era di comprendere, nel caso di emissione di fattura unica, quale fosse la data da indicare in fattura.
L’articolo 21, comma 4 lett. a) del Dpr 633/72 prevede che nel predetto caso il contribuente possa emettere una fattura differita entro il 15 del mese successivo a quello dell’operazione. Effettuazione che coincide, in caso di cessione, con la data di consegna o spedizione dei beni al cliente.
Nel caso, il nostro operatore potrebbe emettere la fattura entro il 15 del mese successivo.
Tale facoltà, se da una parte consente di emettere la fattura nel mese di ottobre (15 del mese successivo), dall’altra impone al contribuente di liquidare l’imposta con riferimento al mese di settembre.
Operativamente le imprese sono solite emettere la fattura nei primi giorni del mese successivo, indicando in fattura la data dell’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 14/E/2019 aveva solo in parte ammesso questa possibilità, consentendo di inserire in fattura la data di uno dei giorni di consegna dei beni e “preferibilmente” l’ultimo giorno che, nel caso di specie, è il 28 settembre.
Sembrava quindi che la posizione dell’Agenzia imponesse, nel caso considerato, che l’operatore non fosse libero di inserire l’ultima data del mese di effettuazione, ma dovesse individuare l’ultima data di consegna.
Fattura elettronica differita – Le soluzioni
Visti i non pochi problemi operativi riscontrati, con la risposta 389/E/2019, le Entrate puntualizzano meglio il proprio pensiero e ribadiscono che il contribuente può indicare alternativamente:
a) Un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data di emissione”).
b) La data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente “la data dell’ultima operazione” (nell’esempio formulato, 28 settembre 2019).
E’ comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.
Conclusioni
In base a tale pronuncia, d’ora in poi non c’è più dubbio che gli operatori potranno predisporre la fattura nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicare in fattura la data dell’ultimo giorno del mese di esigibilità dell’imposta e trasmettere la fattura allo SdI entro il 15 del mese successivo.
la risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate riguardo la Fattura elettronica differita: Risposta n. 389_2019
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