Bollo Fattura Elettronica – Scadenza secondo trimestre 2019
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle Fatture Elettroniche dovrà essere effettuato entro il 22 luglio 2019.
La scadenza ordinaria, fissata al giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, è automaticamente prorogata, cadendo di sabato.
Due giorni in più di tempo per pagare il bollo dovuto sulle fatture elettroniche trasmesse al SdI nei mesi di aprile, maggio e giugno, secondo le nuove modalità introdotte dal 1° gennaio 2019.
Sarà l’Agenzia delle Entrate a dover mettere a disposizione il modello F24 precompilato con il calcolo dell’imposta di bollo dovuta, che sarà possibile integrare nel caso di errori o incongruenze.
Bollo su Fattura Elettronica, dettagli
Il calcolo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche del secondo trimestre 2019 sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate. Questa terrà conto di tutti i documenti transitati dal SdI che riportano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.
La scadenza del 22 luglio 2019 rappresenta il secondo appuntamento con le nuove modalità di pagamento del bollo sulle fatture transitate tramite il SdI.
Si ricorda inoltre l’obbligo di versamento dell’imposta di 2 euro per le fatture emesse senza applicazione dell’IVA e di importo superiore a 77,47 euro.
Imposta di Bollo su Fatture Elettroniche, calcolo e modalità
A calcolare l’importo dell’imposta dovuta sarà l’Agenzia delle Entrate sul portale Fatture e Corrispettivi.
Sotto la sezione Consultazione, sarà a disposizione un servizio per il pagamento mediante il modello F24 precompilato oppure tramite addebito diretto sul conto corrente bancario o postale.
Si ricorda che il codice tributo per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è il 2521, recentemente istituito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 42/E del 9 aprile 2019.
Attenzione al calcolo e ai documenti scartati dallo SdI
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla fattura elettronica, anche in relazione alle nuove modalità di pagamento dell’imposta di bollo entrate in vigore dal 1° gennaio 2019.
Con la circolare n. 14/E/2019 è infatti sottolineato come il calcolo effettuato in base alle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio non sia del tutto definitivo.
Concorreranno al calcolo dell’imposta di bollo, da versare trimestralmente, le fatture correttamente elaborate e non scartate dallo SdI.
Quelle per le quali il Sistema ha consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento.
Il servizio di calcolo automatico dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche rappresenta un’agevolazione “senza presunzione o vincolo di esaustività, risultando i contribuenti coinvolti tenuti alla verifica degli importi proposti, nonché alle integrazioni che si rendessero necessarie”.
E’ chiaro quindi che bisognerà prestare particolare attenzione al calcolo effettuato dall’Agenzia delle Entrate ed integrare l’importo indicato qualora necessario.
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