Luogo di conservazione dei documenti fiscali: Nuova risoluzione dell’AdE
Appena pubblicata l’attesa Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 81/E del 25 settembre 2015.
Questa definisce la comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell’art. 5 del DMEF 17 giugno 2014.
Sulla dibattuta questione della comunicazione dei modelli AA7 e AA9 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito:
- la facoltà, per chi emette/riceve fatture elettroniche, di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.
- l’obbligo di comunicare, tramite la dichiarazione dei redditi, che nell’anno di riferimento si è proceduto alla conservazione a norma del CAD e del DMEF 17 giugno 2014.
- in caso di controlli e verifiche, l’obbligo di rendere leggibili ed accessibili i documenti (fatture in primis) tanto dalla sede presso cui il contribuente svolge la propria attività, quanto dal diverso luogo in cui gli stessi sono fisicamente collocati, previa apposita dichiarazione da effettuare ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Chiarimenti sul luogo di Conservazione dei Documenti
Tale attesissima Risoluzione fornisce dunque la risposta ai dubbi circa la necessità di comunicare il luogo di deposito dei documenti fiscalmente rilevanti e conservati in modalità elettronica.
Il riferimento era stato interpretato da alcuni come indicazione del luogo di allocazione fisica dei server del conservatore.
L’Agenzia ha invece chiarito che il conservatore è un soggetto terzo e che i suoi riferimenti devono essere riportati dal contribuente solo nel Manuale della conservazione.
Con ciò ribadisce ulteriormente (rispetto all’obbligo previsto dall’art. 8 del DPCM 3 dicembre 2013) la necessità dell’adozione di tale documento per tutti i soggetti e i contribuenti che affidano a un conservatore le loro fatture elettroniche e i loro documenti fiscalmente rilevanti.
FONTE: www.anorc.it
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